Forum 2025 - Prima giornata
Iniziati i lavori del 43° Forum sulla Vigilanza, dal tema «A.I. Attività Ispettive Artificial Intelligence». Il convegno annuale organizzato dall'Aniv ritrova piacevolmente la terra calabra, stavolta sul versante tirrenico, a Paola in provincia di Cosenza.
(di Michele Martino e Gianluca Cannone)

La prima giornata del Forum Aniv 2025 è iniziata col saluto del presidente del Consiglio Regionale ANCL Calabria, Beniamino Scarfone. Co-fondatore di NexAI, una startup innovativa specializzata nella produzione di software con sistemi di intelligenza artificiale applicata alle attività professionali, ha voluto rimarcare l'importanza della formazione in materia di intelligenza artificiale.
Non ha potuto essere presente il direttore regionale INPS Calabria, Giuseppe Greco, il quale ha delegato per i saluti istituzionali il dott. Alessandro Docimo, dirigente area Entrate e Vigilanza dell'Inps Calabria, il quale ha sottolineato l'importanza di estrarre e incrociare dati e notizie attraverso l'intelligenza artificiale senza dimenticare la centralità della figura dell'ispettore che non può essere in alcun modo sostituito da un algoritmo.
È seguita la relazione del presidente dell’Aniv, Giancarlo Sponchia, il quale ha ringraziato i relatori intervenuti per la partecipazione. Per quanto riguarda i vertici Inps, ha espresso riconoscenza per l’attenzione riservata all’associazione, in continuità con il lavoro avviato lo scorso anno. Ringraziamento per la partecipazione anche a tutti gli ispettori presenti.
Il presidente ha trattato, tra gli altri, anche il tema all’ordine di questo convegno annuale. Ha poi voluto ricordare l'importanza di recuperare il ritardo per le procedure di assunzione dei nuovi ispettori Inps-Inail.
L’intervento del direttore generale dell'INPS Valeria Vittimberga è stato puntuale ed autorevole. Ha ringraziato gli ispettori per l’importante ruolo occupato quale presidio di legalità nell’ambito dell’Istituto, rilevando con soddisfazione gli ottimi risultati raggiunti in termini di contributi recuperati anche dal punto di vista del riscosso oltre che dell’accertato. Ha fatto notare che la rivoluzione dovuta all’introduzione dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro desta sia prospettive di sviluppo delle potenzialità operative ma anche qualche motivo di preoccupazione per un eventuale utilizzo indiscriminato di questa nuova e potente arma tecnologica. Grazie all’AI, ad esempio, sono stati realizzati in ambito ministeriale, in relazione alle politiche occupazionali, potenti algoritmi di matching semantico, i quali consentono di analizzare il significato oltre le parole, valutando la pertinenza del contesto delle competenze e dell’esperienza. Confida di poter assumere i nuovi ispettori entro la fine di questo anno.
Cristina Deidda, direttore centrale Formazione e Accademia Inps, dopo aver messo l’accento sugli incontri formativi organizzati dall'Istituto, ha voluto evidenziare la figura ispettiva quale baluardo di legalità e come strumento per combattere la concorrenza sleale delle aziende che operano illegalmente. Ha rimarcato che «…per formare un ispettore Inps ci vogliono anni…» e che le continue modifiche normative nel settore del lavoro e l’evoluzione tecnologica dovuta all’AI richiedono una formazione continua e strutturata per avere un corpo ispettivo al passo dei tempi. Per far fronte a questa esigenza, la D.C. Entrate e la D.C. Formazione Inps stanno portando avanti un percorso di formazione permanente, che sarà integrato prossimamente con alcuni corsi sulla sicurezza informatica e sulla parità di genere. Ciò anche alla luce dell’incremento della forza ispettiva grazie alle nuove assunzioni.
A seguire l’intervento in videoconferenza di Massimiliano D'Angelo, direttore centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione dell'Inps, che con riferimento all’AI ha illustrato i concetti di algoritmo, machine learning e deep learning. Trattando del machine learning quale campo dell’AI che si concentra sullo sviluppo di sistemi in grado di apprendere dai dati e migliorare le loro prestazioni nel tempo senza essere specificamente programmati, ha accennato, quale esempio, allo smistamento automatico delle PEC ricevute dall’Inps. Sistemi simili sono utilizzati dalle aziende per selezionare i curriculum (Job Matching).
La nuova frontiera in Inps potrebbe essere l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale capaci di operare in modo autonomo, prendendo decisioni e agendo per raggiungere obiettivi specifici, spesso senza una supervisione umana costante (la cd. AI agentica). A dicembre verrà consegnato agli ispettori un nuovo personal computer sul quale saranno installate nuove procedure per gestire i verbali.
Non potendo intervenire per ragioni di ufficio, il direttore centrale della Comunicazione dell'INPS, Diego De Felice, ha inviato Pierpaolo Sarnari, dirigente incardinato presso l’area, il quale ha evidenziato la necessità di migliorare la comunicazione per quanto riguarda le attività poste in essere dagli ispettori Inps e i risultati raggiunti, anche per valorizzare tale figura non solo quale organo di controllo ma anche per il ruolo di interfaccia tra l’Istituto e le aziende. Si potrebbe realizzare un’apposita campagna pubblicitaria, anche utilizzando ad esempio brevi video o spot mirati su argomenti specifici, o spiegare in modo semplice e comprensibile gli adempimenti a carico delle aziende, anche sotto forma di "pillole" da comunicare attraverso i social network Una puntuale comunicazione all’esterno aumenterebbe anche l'autorevolezza dell'ispettore.

Nel suo intervento Roberto Caponi, da aprile nuovo direttore generale di Confagricoltura, auspica per il futuro l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel selezionare le imprese da ispezionare, anche per concentrarsi sulle macro-irregolarità e non su mere questioni formali. Sarebbe opportuno far dialogare sempre più tra loro le banche dati, ma ricordando, però, che l’intervento umano è sempre centrale perché l'ispettore percepisce subito il contesto in cui sta operando, anche per evitare automatismi pericolosi e invasivi. Le imprese agricole italiane dovranno produrre sempre di più nei prossimi anni anche a causa del contesto di guerra in cui ci troviamo, stante la nostra non autosufficienza in alcuni settori (ad esempio i cereali, ndr), per cui serve che siano meno oppresse dalla burocrazia.
Romano Magrini, responsabile relazioni sindacali, lavoro, immigrazione e sicurezza di Coldiretti, ha incentrato il proprio intervento sulla distorta narrazione operata dai media sul settore agricolo. Molto spesso si pone l'accento sul caporalato e lavoro nero, sulle irregolarità riscontrate nel mondo agricolo, senza mai valorizzare il sacrificio e il sudore della stragrande maggioranza di imprenditori onesti. Tale narrazione, tra l’altro, rischia di fornire all’estero un’immagine del tutto negativa, con potenziali ripercussioni sull’esportazione dei prodotti (unici) del made in Italy. L'intreccio delle banche dati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale può fornire all'Inps un quadro completo dell'azienda già prima dell'ispezione. Ha poi sottolineato che, oltre al caporalato classico, esiste un altro messo in atto da coloro che decidono i prezzi dei prodotti agricoli, che non sono certo gli agricoltori. Infine ha invitato a tener conto delle difficoltà dell'imprenditore agricolo per stare sul mercato in presenza di tanti prodotti agricoli esteri che vengono spacciati per italiani.
È poi intervenuto Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, sottolineando che tematiche come la sicurezza sul lavoro dovrebbero essere sottratti alla polemica politica. La legalità e la sicurezza non possono essere affidate esclusivamente all’azione di controllo degli ispettori, ma c’è un dovere di formazione e informazione da parte di tutti gli attori del mondo del lavoro. Come Ordine dei consulenti diffondiamo il principio che «…la sicurezza non è un costo, ma è un investimento, sia per la serenità aziendale che per la funzione sociale…». Bisogna dire che negli ultimi anni c'è stato un gran lavoro della vigilanza e c'è stata una contrazione degli infortuni sul lavoro, ma si registra un incremento degli infortuni in itinere. Servirebbe comprenderne le cause, con un’azione sinergica di tutti gli interessati, invece che limitarsi a snocciolare i soliti numeri enfatizzando negativamente la problematica e facendo apparire il nostro mondo del lavoro come un paese di stragi. L’utilizzo dell’AI sarà di grande aiuto per efficientare i processi e migliorare l’attività della Vigilanza.

Ha chiuso i lavori Roberto Ghiselli, presidente del CIV (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps). Si è soffermato sui cambiamenti nell'organizzazione delle aziende dovuti all'intelligenza artificiale. Nella P.A. l’uso dell’intelligenza artificiale consente di analizzare enormi volumi di dati, spesso provenienti da banche dati diverse, in tempi molto rapidi ed efficaci, ma ricordiamoci che l’AI non potrà mai sostituire del tutto l'intervento umano. Inoltre ha voluto evidenziare che l'intelligenza artificiale è anche nelle mani di chi delinque e questo aumenta le possibilità di frodare lo Stato. Il ruolo del Civ è importante in quanto portatore delle istanze delle parti sociali rappresentate in esso. Bisogna considerare la carenza di personale che ha portato l'INPS ad avere la metà degli ispettori rispetto a 10 anni fa, pur se la produttività non è calata. Una componente essenziale del bilancio Inps è costituita da crediti e dunque è fondamentale anche la tempistica del recupero crediti.
Infine una (interessante) puntualizzazione. Quando vengono forniti i risultati dell’attività ispettiva, e si rileva che, ad esempio, l’ottanta per cento delle imprese ispezionate è risultata irregolare, si è portati a pensare, erroneamente, che ci troviamo di fronte a un esagerato numero di imprese irregolari. Non è così! Se il filtro di selezione delle imprese da ispezionare è molto potente (e lo sarà ancora di più grazie all’AI), il risultato sarà che le imprese irregolari saranno il 100% delle ispezionate, ovvero si riesce ad evitare di ispezionare le aziende che operano nella legalità.
Tutti gli interventi del forum, in versione integrale, saranno comunque pubblicati appena possibile nell’apposita sezione del sito sotto la voce FORUM 2025.
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IL PROGRAMMA DEFINITIVO
È ormai approntato nella sua versione definitiva, il programma dei lavori del Forum Aniv 2025, dal titolo «A.I. Attività Ispettive Artificial Intelligence».
Il tema del forum, come già preannunciato, riguarda l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nelle attività lavorative esercitate dagli esseri umani.
Prima giornata:
Dopo l'introduzione ai lavori da parte di Giancarlo Sponchia, presidente ANIV, seguirà l'apertura dei lavori da parte del direttore generale dell'Inps, Valeria Vittimberga. Seguiranno gli interventi previsti per la prima giornata, la cui conclusione dei lavori è stata affidata a Rosario De Luca, presidente dell'Ordine dei consulenti del Lavoro.
Seconda giornata:
L'apertura dei lavori è affidata a Gabriele Fava, presidente dell'Inps e a Marcello Fiori, direttore generale Inail, poi a seguire tutti gli interventi previsti, per arrivare alla conclusione dei lavori che sarà fatta da Fabio Vitale, direttore AGEA e consigliere del CDA Inps.

Terza giornata:
L'apertura dei lavori è affidata a Danilo Papa, direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Seguono gli interventi dei vari relatori, tra i quali, per la prima volta in un forum Aniv, quello di Ho Siong Hin, Presidente dello IALI ( International Association of Labour Inspection). La conclusioni dei lavori sarà a cura di Mauro Nori, capo di gabinetto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Di notevole interesse la relazione del prof. Giuseppe Gentile, professore di Diritto del lavoro presso l'Università Federico II° di Napoli nonché coordinatore scientifico del Centro Studi Aniv, dal titolo: “L'IA nelle dinamiche dei rapporti di lavoro: nuove esigenze di tutela e riflessi ispettivi".
Il programma completto è scaricabile dal link qui sotto.
Si ricorda che l'evento è valido ai fini della formazione permanente continua per gli iscritti all’ordine dei consulenti del lavoro, previa iscrizione sia sulla piattaforma MYANCL (https://anclsu.com/ ) sia sulla nuova piattaforma nazionale della formazione continua dei Consulenti del Lavoro (https://formazione.consulentidellavoro.it/)
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Seminario didattico
“Il tuo futuro lo decidi tu”
(di Simona Di Cerbo, Centro studi Aniv)
Dirigenza ed Ispettori INPS a confronto con gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Caserta.
Con messaggio n. 1506 del 15.05.2025 è stato portato a conoscenza della collettività INPS lo svolgimento dell’iniziativa sostenuta dalla Direzione provinciale INPS di Caserta, tenutasi lo scorso 13 maggio presso la sala conferenze dell’Istituto Alberghiero “G. Ferraris” di Caserta.
L’evento ha visto coinvolta in prima persona la direttrice dell’INPS di Caserta, dott.ssa Daniela Silvestris che, insieme alla dott.ssa Daniela Santoro (responsabile URP) ed al dott. Ludovico Aran (responsabile delle Relazioni istituzionali) hanno curato l’organizzazione dell’incontro, dal titolo “Il tuo futuro lo decidi tu”.
Un vero seminario didattico, un progetto interessante ed ambizioso, volto a promuovere la cultura previdenziale e sensibilizzare gli studenti sul ruolo che l’Istituto ed il sistema previdenza svolge per la collettività tutta. La direttrice ha voluto al suo fianco due Ispettori di Vigilanza, entrambi allocato presso la U.O. Vigilanza ispettiva di Caserta – il collega Umberto Serrao e la scrivente - per dare testimonianza concreta dell’attività sul territorio e, soprattutto, con lo scopo di far conoscere da vicino la figura dell’Ispettore INPS.

All’intervento di apertura della sessione, affidato alla direttrice dott.ssa Silvestris, ha fatto seguito la somministrazione del Seminario didattico interattivo – predisposto a cura della DC Formazione INPS - avente ad oggetto tematiche di diretto interesse quali, in primo luogo, il contratto di lavoro, con focus specifico sulle differenze tra apprendistato e tirocinio. Ma anche argomenti quali il lavoro nero, la contribuzione e le varie gestioni previdenziali. Inoltre, uno sguardo alle prestazioni e alle indennità erogate dall’Istituto previdenziale, in particolare alla NASPI. Infine, una parte è stata dedicata alle nuove tipologie di lavoro come influencer, blogger e rider.
I vari moduli sono stati commentati step by step in un confronto dialettico vivace con la platea, composta da alunni delle classi quinte, accompagnati dai rispettivi docenti. Gli allievi, in particolare, si sono mostrati particolarmente attenti non solo alla visione delle slide, commentate nel dettaglio ma, soprattutto, agli spunti concreti emersi nel corso del dibattito. Gli alunni, infatti, hanno posto domande specifiche, sollevando dubbi circostanziati e riferendosi ad esperienze dirette vissute nella loro giovane ma già avviata carriera nel mondo del lavoro.
In particolare, i ragazzi hanno mostrato una conoscenza notevole in ordine a varie criticità del mondo del lavoro, dalle irregolarità orarie alle preoccupazioni per le tutele dei nuovi lavori, come quelli dei rider, che “rischiano di morire per strada” (come ci è stato sapientemente fatto notare). Questa particolare attenzione ha acceso sia lo spirito vivace ed appassionato della direttrice Silvestris, che ha catturato l’attenzione degli allievi fin dalle prime battute dei suoi interventi, sia gli Ispettori, entusiasti di rispondere in maniera pragmatica alle problematiche sollevate.
Infatti, le concrete esigenze e fattispecie sollevate dai ragazzi hanno fatto da sponda per l'intervento dei due ispettori, che hanno illustrato la Vigilanza INPS. Interventi di ampio respiro che, pur con tratti precisi e tecnici - come avvenuto in ordine alla differenza tra licenziamento e dimissioni, ad esempio – si è dipanato sul concetto di legalità a tutto tondo, inteso come fiducia nei ragazzi e nella loro capacità di 'non mangiarsi' il futuro ma di renderlo corretto nella quotidianità.

Agli allievi, cui è stato mostrato il tesserino e la pettorina in uso agli ispettori, è stata raccontata la mission degli Ispettori stessi che, lungi dall’avere una matrice meramente repressiva, si concreta nella tutela dei lavoratori, nell’ascolto e comprensione della loro attività. E ciò al fine di assicurare il giusto compenso in termini contributivi del lavoro svolto ma, soprattutto, per fare il mondo del lavoro davvero un posto migliore, grazie ed assieme a loro e alle aziende virtuose.
È stato mostrato anche un modello di dichiarazione libera, per dire ai ragazzi che la verità detta agli ispettori non è solo un modo per aiutarci a ricostruire la realtà lavorativa, quanto una forma di rispetto di sé, delle regole uguali per tutti; raccomandando proprio a loro, che sono il nostro futuro, di essere i primi ad esigere la correttezza e la giustizia della verità.
È stata mostrato anche un prototipo di busta paga per concentrare l’attenzione non tanto sui tecnicismi delle voci retributive quanto sulla necessità di verificare con attenzione giornate, ore e mansioni, per un dialogo consapevole con la parte datoriale, per sentirsi loro stessi fautori di un mondo ideale che diventa reale ogni qual volta si osservano le regole.
È stato mostrato agli alunni, infine, un estratto contributivo per raccontar loro in modo semplice che il futuro si scrive giorno per giorno, riga per riga e che gli ispettori INPS guardano alla vita di un lavoratore non come la foto di una giornata ma come un film. Un film lungo e vivo che loro stessi sono chiamati a costruire, con i piedi nel presente e gli occhi ben fissi sul futuro prossimo; quello del loro essere padri o madri, o bisognevoli di supporto in caso di crisi aziendali, o ancora anziani degni di vivere con serenità l’età adulta.
L’INPS È L’ENTE CHE ACCOMPAGNA CIASCUNO DI NOI PER TUTTA LA VITA
E tutto quanto viene versato come contributi, torna sotto varie forme a loro stessi, ai loro figli, ai loro genitori. Perché, come detto dalla direttrice Silvestris, l’INPS è l’ente che accompagna ciascuno di noi per tutta la vita.
Questa passione, questo spirito della previdenza sociale intesa come concreto impegno di legalità è stato portato dalla Direzione provinciale di Caserta e accolto con calore e affetto dagli allievi presenti e dai loro docenti.
Iniziative dello stesso tenore sono state svolte anche a cura di altre Direzioni provinciali INPS e l’augurio che resta, dopo questa proficua giornata di incontro, è nel moltiplicarsi di tali eventi al fine di avvicinare la comunità lavorativa al senso più intrinseco della Previdenza Sociale quale baluardo della coscienza e dello stato sociale.
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IL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL FORUM
È ormai approntato, benché ovviamente non ancora definitivo, il programma dei lavori del Forum Aniv 2025, dal titolo «A.I. Attività Ispettive Artificial Intelligence».
Il tema che andremo a sviluppare con il nostro 43°Forum è sicuramente attuale ed accattivante. Ci troviamo a vivere una fase molto particolare del terzo millennio, l'Intelligenza Artificiale sta entrando prepotentemente in tutti i settori lavorativi e pervade ormai tutte le attività esercitate dagli esseri umani.
In attesa di una indispensabile, concreta e vera regolamentazione a livello internazionale, che tenga essenzialmente conto dei tanti pericoli che possono annidarsi a causa di uno sviluppo talmente veloce che rischia di essere incontrollato e dai potenziali effetti indesiderati, appare chiaro a tutti che l'utilizzo dell'I.A. nei settori più avanzati, quali l'elettronica, la robotica, la medicina, la fisica sta portando enormi vantaggi in termini di efficacia ed efficienza.
In questo rivoluzionario contesto, la prospettiva di un utilizzo dell'I.A. anche in ambito ispettivo è foriera di inesplorati scenari che potrebbero davvero rivoluzionare l'attività di controllo e verifica posta in essere nei confronti delle imprese italiane. Si può certamente ipotizzare una migliore e più mirata selezione delle aziende da sottoporre a verifica amministrativa, il che comporta minori rischi di inutili verifiche nei confronti delle imprese virtuose e corrette, focalizzando invece l'attenzione della vigilanza ispettiva verso le realtà che operano in modo scorretto ed illegale.
Insieme alle recenti disposizioni normative introdotte col DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19, tese a favorire un sistema dei controlli premiale (Patente a crediti e lista di conformità), la sinergia che si otterrà con l'ausilio dell'I.A. nel sistema dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché in materia di sicurezza sul lavoro, lascia sperare positivamente in un miglioramento complessivo di tutte le attività interessate.
Proprio questo sarà il fulcro del dibattito e delle relazioni che interesseranno il nostro prossimo Forum, anche a dimostrazione di come l'Aniv sia sempre in prima linea nell'organizzare momenti di formazione ed approfondimento che interessano tutti i soggetti coinvolti nell'opera di sensibilizzazione per un mercato del lavoro sempre più corretto e rispettoso delle regole stabilite dalla legge.
Perciò, grazie alla presenza di qualificati relatori provenienti dal mondo universitario, politico, sindacale, datoriale, dirigenti degli Enti e delle associazioni di categoria, il prossimo Forum costituirà un'ennesima occasione di arricchimento culturale sia per gli ispettori che per i consulenti del lavoro che vorranno partecipare.
Un caro saluto e un arrivederci al Villaggio Bahja nella cittadina di Paola.
Giancarlo Sponchia
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CONVEGNO
Organizzato da Umana e ANIV con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, dell’INPS e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna.
Comunicato stampa finale - Foto
“Lavoro e nuove normative”
Il convegno Umana-ANIV fa il punto su appalto, distacco, reti e somministrazione
Bologna - Sala congressi dello Starhotels Excelsior - Viale Pietramellara, 51 - 40121 Bologna
Martedi 25 Febbraio 2025
ORE 10.00 - 13.00
PROGRAMMA (non definitivo)

Saluti introduttivi:
Dott. Giancarlo Sponchia, Presidente Aniv
Dott.ssa Rosa De Simone, Direzione Regionale Inps Emilia Romagna
Dott. Pier Paolo Redaelli, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna
Dott.ssa Maria Raffaella Caprioglio, Presidente Umana
Relazioni:
Prof. Giuseppe Gentile, Responsabile Centro Studi Aniv
Dott. Luca Loschiavo, Direzione Centrale Entrate Inps
Avv. Aldo Bottini, Partner Studio Toffoletto - De Luca Tamajo
Dott. Leonardo Fabretti, Responsabile Ufficio Legale e Contrattualistica Umana
Tavola rotonda:
Avv. Massimo Montorzi, Area Relazioni Industriali e Lavoro Confindustria Emilia Area Centro
Dott. William Ballotta, Segreteria Generale Cisl Emilia Romagna
Dott. Manuel Michelacci, Segreteria Confederale Uil Emilia Romagna
Dott. Paride Amanti,Segreteria Confederale Cgil Emilia Romagna
Dott. Antonio Zoina, Direttore Ispettorato d’Area Metropolitana di Bologna
Dott. Giuseppe Venier, Amministratore Delegato Umana
Modera: Dott. Valerio Giusti, Responsabile regionale Aniv Emilia Romagna
Conclusioni:
Dott. Giovanni Paglia, Assessore al Lavoro Regione Emilia Romagna
Segue aperitivo
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Parità di genere - Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato
Messaggio Inps n. 2844 del 13-08-2024 - Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste. Differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023
(di Rossella Donnici, Centro studi Aniv)
L'Istituto Nazionale di previdenza, con il messaggio n.2844 del 13/08/2024 ha fornito dei chiarimenti in merito alla modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
Si tratta di un esonero non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 162/2021; i beneficiari sono i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della suddetta legge.
La certificazione di genere rappresenta una delle principali previsioni contenute nel PNRR nel quadro della priorità trasversale relativa alla parità di genere; si tratta di uno strumento che ha l’obiettivo di incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree che presentano maggiori criticità, come le opportunità di carriera, la parità salariale a parità di mansioni, le politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità.

L’adozione da parte degli imprenditori e delle imprenditrici della certificazione di genere viene sostenuta da appositi incentivi anche di natura fiscale. La certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento.
L’INPS, già con Circolare n.137/2022, ha illustrato l’esonero contributivo in argomento, fornendo le istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere, di accedere alla misura di esonero nella prima campagna. La circolare ha stabilito la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri, di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.
Ai fini dell’ammissione all’esonero in oggetto, i datori di lavoro in possesso della certificazione potranno inoltrare apposita domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Con successivi Messaggi INPS n.1269/2023 e n. 4614/2023 sono stati forniti chiarimenti in merito alla compilazione delle domande di esonero, ove indicare, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale, e non quella del singolo lavoratore, relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.
Tuttavia, dall’esame dei moduli di domanda presentati in occasione delle campagne di esonero, sono emerse delle difformità nelle dichiarazioni dei datori di lavoro, ragion per cui sono stati forniti gli ulteriori chiarimenti di cui al messaggio in argomento. Si è precisato che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione. In sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto, ovvero all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda, e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
Con il messaggio n. 2844 viene, altresì, differito al 15 ottobre 2024 il termine di presentazione delle domande di esonero per i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata. Entro il termine perentorio indicato, i datori di lavoro dovranno rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee, e presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.
In fase di elaborazione massiva delle domande, in caso di domande con errori non rettificati, le stesse saranno accolte con il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. Il risultato dell’elaborazione delle istanze verrà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) e indicazione dell’importo autorizzato.
Alle aziende autorizzate all’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa. L’accoglimento della domanda fa sì che l’esonero venga riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione, pertanto, i datori di lavoro privati, che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere, non devono ripresentare domanda.
Infine, il messaggio chiarisce che l’INPS procederà a sanatoria delle domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante, nei casi di erronea indicazione del periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi da parte dei datori di lavoro. L’effettiva fruizione della misura di esonero potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione massiva delle istanze trasmesse.
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LE NUOVE REGOLE DELL’OBBLIGAZIONE SOLIDALE CONTRIBUTIVA
In materia di appalti di opere o servizi l'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi. Il decreto PNRR (D.L. 02/03/2024 n.19, convertito in Legge 29/04/2024 n. 56) con l’art. 29, comma 2 ha rafforzato le misure di contrasto all'utilizzo irregolare degli appalti, introducendo il nuovo comma 1-bis e un nuovo capoverso al comma 2.
(di Valerio Giusti, Centro studi Aniv)
L’art. 29, comma 2, D. L. 02/03/2024 n.19, convertito in Legge 29/04/2024 n. 56, ha modificato l’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276, introducendo il nuovo comma 1-bis e un nuovo capoverso al comma 2.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276 introduce una novità di carattere contrattuale: “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.
L’introduzione del nuovo comma comporterà che, al momento di verificare la regolarità contributiva dei lavoratori occupati nell'appalto (o subappalto), occorrerà accertare che la contribuzione sia stata calcolata su retribuzioni non inferiori a quelle previste dal nuovo comma 1 bis, ovvero sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi maggiormente applicati in quel territorio per quella tipologia economica. La novella è data dal fatto che il nuovo comma introduce l'obbligo di applicare il contratto collettivo legato all'attività lavorativa effettivamente svolta nell’ambito dell’appalto.
Se da una parte la norma sembrerebbe chiarire l'impossibilità di applicare dei contratti generici in presenza di un'attività lavorativa ben specifica, resta il dubbio su come si debba individuare il contratto maggiormente applicato in un determinato settore o zona e quale sarà il CCNL su cui calcolare l’imponibile contributivo ed assicurativo anche alla luce delle altre norme vigenti.
Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modifiche in Legge 07 dicembre 1989, n. 389, recita che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Mentre non appare particolarmente complesso individuare le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, risulterebbe molto più arduo individuare quale possa essere il contratto maggiormente applicato in una determinata zona o territorio visto il numero consistente di contratti che risultano registrati nelle banche dati del CNEL. Senza contare che potrebbe verificarsi che, in un determinato territorio, la maggioranza dei datori di lavoro, in palese violazione dell’art.1 della L.389/89, potrebbe aver applicato ai propri dipendenti un contratto collettivo “nazionale” assolutamente non rappresentativo, uno di quei famigerati contratti pirata, che comportano retribuzioni e istituti contrattuali differiti (ferie, 13ma, ecc.) di importo nettamente inferiore con riduzione anche delle tutele in merito ad altre fattispecie come l’improprio utilizzo delle assenze non retribuite, il mancato riconoscimento della carenza per malattia, ecc.
Appare evidente che, al fine dell’individuazione dell’imponibile contributivo previdenziale ed assistenziale non si possa non tener conto del combinato disposto delle due norme e che il contratto più rappresentativo del territorio e/o settore merceologico individuato ai sensi del nuovo comma 1bis dell’art. 29 del D.lgs 276/2003, faccia parte dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o locale e/o individuale se migliorativi, come indica l’art. 1 della L.389/89, in una sorta di perfetta coesistenza delle due norme.
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Come già anticipato, l’art. 29, c. 2, D.L. 02/03/2024 n.19, convertito in L. 29/04/2024 n. 56, ha introdotto anche un nuovo capoverso al comma 2 dell’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276: “Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis.”
I casi normati dai commi 2 e 5-bis citati dall’art. 18 del Decreto Legislativo 10/09/2003, n. 276, sono:
1) i casi di somministrazione di manodopera in assenza dei requisiti previsti dall’art.4, c.1, lettera a) e lettera b) del D.lgs 276/2003, ovvero la somministrazione di lavoratori da parte di datori di lavoro che non risultano inseriti nell’apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro previsto per le Agenzie autorizzate alla somministrazione di manodopera (art.18 c.2 D.lgs 276/2003);
2) i casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1.
Con queste modifiche il legislatore ha voluto sottolineare che in tutti i casi di fornitura illecita di manodopera, formalmente occultata attraverso un utilizzo improprio degli strumenti contrattuali della somministrazione, dell’appalto, del subappalto, della subfornitura o del distacco, il vero datore di lavoro/utilizzatore e il formale pseudo-datore sono sempre e comunque obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Occorre precisare che già oggi gli ispettori di vigilanza previdenziale, accertata la somministrazione illecita e/o fraudolenta, o l’appalto e/o il distacco non genuini, ovvero in tutti i casi in cui viene accertato che il datore di lavoro formale registrato sui libri obbligatori di lavoro e nelle comunicazioni telematiche obbligatorie (unilav, ecc.) non è il datore di lavoro effettivo, procedono ad addebitare tutta la contribuzione previdenziale dovuta nei confronti dei lavoratori illecitamente occupati al datore di lavoro effettivo, rimandando agli uffici amministrativi di fare salva la contribuzione eventualmente versata dal pseudo-datore di lavoro.
Una scelta obbligata dal fatto che l’art. 2115 del Codice Civile impone all’imprenditore/datore la responsabilità del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro. Nel momento in cui viene accertato un datore di lavoro debitamente “occultato”, questi diventa il soggetto giuridico destinatario degli obblighi previsti dall'articolo 2115 C.C., in virtù dell’autonomia del rapporto previdenziale e anche dall’orientamento giurisprudenziale consolidato ribadito chiaramente anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 10 del 11/07/2018 nei passaggi di seguito riportati:
“...Sul piano invece del recupero contributivo va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro ed Ente previdenziale trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro; come tale non consegue alla stipula di un atto di natura negoziale ed è indifferente alle sue vicende processuali essendo del tutto sottratto alla disponibilità delle parti (Cass. Sent. n. 17355/2017 e n. 6001/2012). In altri termini, lo stesso recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore. In ambito previdenziale, infatti, vale il principio secondo cui «…l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo…» (Cass. Sent. n. 20/2016, n. 463/2012). Ne consegue, anche sulla base dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nella vigenza della L. n. 1369/1960, che gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore – che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l’intero su quest’ultimo.
La circolare INL n. 10/2018 ha fornito anche precise indicazioni sulla determinazione dell’imponibile contributivo da addebitare all’effettivo datore di lavoro: “...Il personale ispettivo, quindi, procederà alla determinazione dell’imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell’appalto avendo riguardo al CCNL applicabile al committente ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989 e al conseguente recupero nei confronti dello stesso, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore. Tale impostazione, che prevede un coinvolgimento dello pseudo appaltatore nell’adempimento degli obblighi contributivi, è peraltro in linea con il principio tracciato dalla Corte Costituzionale in riferimento alla responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 nella recente sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, in virtù della quale «…la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento…», a prescindere dalla fattispecie negoziale utilizzata (cfr. anche INL circ. n. 6/2018).”
Con la novella normativa introdotta dal D.L. 19 del 02/03/2024, il legislatore, oltre a confermare i contenuti della predetta circolare, ribadisce con forza di legge che, anche se l’effettivo datore di lavoro diventa il responsabile principale degli obblighi contributivi e retributivi, lo pseudo-datore che ha formalmente costituito il rapporto di lavoro resta comunque obbligato in solido per tutti i doveri retributivi e contributivi legati ai lavoratori oggetto del “contratto” ritenuto non legittimo.
L’obbligazione solidale prevista dal comma 2 dell’art. 29 del D.lgs 276/2003, viene estesa agli pseudo-datori di lavoro a cui sia stata contestata la somministrazione illecita e/o fraudolenta o cui sia stato contestato l’appalto o il distacco non genuini in aggiunta alle relative sanzioni amministrative e/o penali.
A questo punto occorre ricordare che l’obbligazione solidale di cui all’art 29 del D.lgs 276/2003 non è l’unica forma di obbligazione solidale contributiva presente nel nostro ordinamento in quanto l’art. 35 del D.lgs 81/2015, disciplina l’obbligazione solidale tra i soggetti che hanno stipulato un legittimo contratto di somministrazione genuina di cui all’art. 30 del D.lgs 81/2015.
Il comma 2 dell’art. 35 del D.lgs 81/2015 recita, infatti, che “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
SANZIONI CIVILI (peculiarità)
A differenza di quanto previsto dal c. 2 dell’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276, che ha espressamente escluso dalla responsabilità solidale “qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”, tale aspetto non viene citato in nessun modo all'interno dell'art. 35 e fa ritenere che anche l'obbligato in solido sia ancora destinatario anche degli oneri aggiuntivi previsti dal comma 8, lettere a) e b) dell'articolo 116 della legge n. 388/2000.
Per quanto concerne la determinazione dell’imponibile contributivo da utilizzare per la verifica della regolarità contributiva delle retribuzioni applicate dalle aziende somministranti, il comma 2 dell’art. 35 del D.lgs 81/2015 garantisce ai lavoratori somministrati una forma di tutela contrattuale indicando che non possa essere applicata una retribuzione inferiore a quella prevista per i lavoratori subordinati occupati dall’azienda utilizzatrice: "Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore".
Anche in questo caso occorrerà verificare che il contratto collettivo applicato dall’azienda utilizzatrice possieda i requisiti previsti dall’art. 1 della L.389/89, andando a contestare la contribuzione omessa sulle eventuali differenze retributive all’azienda somministrante, chiamando in solido l’azienda utilizzatrice.
Nel caso il contratto di somministrazione genuina fosse stato stipulato dall’azienda utilizzatrice per lo svolgimento di un contratto di appalto, subappalto, ecc., occorrerà chiamare in solido anche gli altri soggetti giuridici coinvolti della filiera produttiva (aziende appaltanti, consorzi, committenti, ecc.).
Con lo stesso verbale, le medesime violazioni contributive accertate nei confronti dei lavoratori somministrati genuinamente, saranno contestate:
- all’agenzia di somministrazione in qualità di debitore principale;
- all’azienda utilizzatrice in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’art. 35 D.lgs 81/2015;
- agli altri eventuali attori della filiera produttiva (aziende appaltanti, consorzi e committenti ecc.) in qualità di obbligati in solido ai sensi dell’art. 29 D.lgs 276/2003.
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