INPS - Circolare n. 40 del 2 marzo 2018
Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205...
Con la circolare n. 40 del 02/03/2018, l’Inps fornisce indicazioni ed istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
TESTO: "Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, anche “Legge di Bilancio 2018”), ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. La suddetta disposizione, in forza di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati. Restano esclusi dal beneficio..."
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INPS-Messaggio 1162 del 16-03-2018.
Indennità di disoccupazione NASpI e compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, anche di tipo intermittente o come OTD in agricoltura. Chiarimenti sull’applicazione dell’istituto della sospensione della prestazione di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015.
TESTO: "Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito ad alcuni particolari aspetti connessi all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e/o alla sua compatibilità in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente o nelle ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura.
Si ricorda, preliminarmente, che la compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI..."
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Il diritto alla pensione alla luce del risultato del referendum sulla riforma della Costituzione
di Franceso Paolo Rossi, Professore emerito di diritto del lavoro dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Coord. Scientifico del centro Studi ANIV di diritto della previdenza sociale “G. BILLIA
1. Il diritto alla pensione è un diritto soggettivo pubblico in virtù del quale a tutti i lavoratori e parimenti a tutte le lavoratrici esso è riconosciuto e garantito dalla Costituzione secondo la formula contenuta nell’art. 38, secondo comma. In questa è sancito così l’obbligo indefettibile e fondamentale di garantire e assicurare ai lavoratori di cui sopra mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nei casi di infortunio sul lavoro, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. A ben vedere, le sole forme di pensionamento sono quelle relative agli stati di invalidità o di inabilità e a quello del raggiungimento di un’età predefinita con un’anzianità assicurativa–contributiva minima nell’ambito del sistema di assicurazione sociale, invalidità, vecchiaia e superstiti. Nulla è detto per una pensione di anzianità, la quale ha rappresentato, invece, negli anni ’70, una fonte di aggressione al Fondo pensione dei lavoratori dipendenti del settore di lavoro privato.
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